Il condominio è l’edificio caratterizzato dalla compresenza 1) di parti comuni e 2) di beni esclusivi, i primi essenziali per la fruizione e il miglior godimento dei secondi.
Un condomino minimo è un edificio composto da almeno due unità immobiliari e due proprietari.
Se i proprietari superano il numero minimo per condominio di 4 e non superano il numero massimo di 8 proprietari, si parla di condominio piccolo. La nozione di “piccolo condominio” non è espressamente contemplata dalla legge, ma – come detto – comunemente per essa si intende l’edificio con un numero di condòmini (proprietari) non superiore a otto.
Per il condominio minimo e per il condominio piccolo valgono tutte le regole disposte dal Codice Civile per il condominio, ad eccezione dell’obbligo di nomina di un amministratore e di adozione di un regolamento.
Nei piccoli condomini è ricorrente la prassi di individuare tra i condòmini un “referente” (detto ‘Facente Funzioni) che si faccia volontariamente carico della gestione di alcuni aspetti del condominio (per esempio dei pagamenti delle bollette condominiali). Il nominativo del referente (Facente Funzioni) è rilevabile dal Certificato di attribuzione del codice fiscale condominiale. Non necessariamente questa indicazione è vincolante.
L’art. 1129 del codice civile recita: <<Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore. In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.>>.
Il ‘condominio piccolo’ Il Giardino degli Ulivi di Orsogna ha ottemperato a questa prescrizione di legge.
